Una CER è una Comunità Energetica Rinnovabile, ovvero un insieme di cittadini, attività commerciali, artigianali, industriali, piccole medie imprese, Enti Pubblici e
Religiosi, che si uniscono per la produzione e la condivisione e lo scambio di energia elettrica ad impatto zero prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile.
Secondo quanto riportato nel dlgs 199/22 art.31 (testo semplificato):
Partecipando o creando una CER si ottengono vantaggi ambientali, contribuendo alla diffusione delle fonti di energia rinnovabile e vantaggi economici e sociali. L'energia condivisa all'interno della Comunità riceve un incentivo economico pagato dallo Stato per 20 anni, che viene suddiviso tra i membri in base al Re che ciascuna CER definisce.
Possono aderire ad una CER i seguenti soggetti:
Al momento sono escluse dalla possibilità di partecipare alle CER le grandi imprese, ovvero quelle che hanno più di 250 dipendenti a tempo indeterminato e un fatturato annuo superiore a 50 milioni di € o un bilancio superiore a 43 milioni di €.
Sì, le Grandi Imprese non possono essere membri o azionisti di una CER, ma possono svolgere il ruolo di Produttori Terzi o prendere parte ad altre configurazioni di autoconsumo tra cui un grippo di autoconsumatori di energia rinnovabile.
Per entrare a fare parte di una CER è necessario innanzitutto essere tra i soggetti ammissibili previsti dalla legge ed essere titolari di almeno un punto di connessione
con la rete, ovvero essere un consumatore o un produttore di energia. Non è quindi necessario che ogni membro possieda un impianto di produzione di energia.
Verificati questi aspetti, si dovrà aderire alla CER sottoscrivendo il Regolamento e lo Statuto oppure costituirne. Grazie a Ceress, è possibile aderire sia ad una CER
esistente che costituirne una a partire da zero, con la nostra assistenza.
Non ci sono limiti territoriali, nel senso che la possibilità di costituire una CER è prevista per tutto il territorio nazionale, isole comprese. Ogni CER però deve essere realizzata all'interno di un contesto geografico stabilito per legge. In particolare, i membri della CER, siano essi semplici consumatori, o produttori, o prosumer, devono essere tutti collegati alla rete elettrica nazionale, sotto la stessa cabina di trasformazione primaria (cabina di trasformazione dell’energia elettrica da Alta a Media Tensione). Le CER hanno quindi un carattere locale. Mappe cabine primarie.
Si. Una CER è una comunità che unisce produttori e consumatori. In ogni CER deve essere presente almeno un impianto di produzione di energia rinnovabile, ma è possibile aderire anche come semplice consumatore di energia.
No, non è necessario. Tuttavia, anche gli impianti fotovoltaici dotati di batteria di accumulo sono ammessi alla partecipazione ad una CER, e anche l'energia immagazzinata in un sistema di accumulo è considerata energia condivisa e quindi riceve l'incentivo.
No, secondo il decreto 414 del 7 dicembre 2023, gli impianti ammessi a una CER devono entrare in esercizio in data successiva alla creazione della CER stessa.
Premesso che si può aderire ad una CER anche senza possedere un impianto fotovoltaico, la legge non prevede una potenza minima per gli impianti che partecipano a una Comunità. Al contrario, è prevista una potenza massima, per singolo impianto, pari a 1 MWp.
Si, se l'impianto fotovoltaico è ammissibile ad essere inserito in una CER, non sono previste limitazioni tecnologiche, quindi l'aggiunta di una batteria di accumulo non costituisce un problema.
La dimensione minima è 2 membri, di cui almeno uno deve possedere un impianto di produzione da fonti rinnovabili. In ogni caso, per ottenere il massimo beneficio, è importante trovare il giusto equilibrio tra energia rinnovabile immessa in rete ogni ora e consumo di energia dei membri della CER nella stessa ora. Per fare questo è necessario studiare il profilo di produzione degli impianti della CER e il profilo di consumo dei propri membri. Ceress è in grado di offrire consulenza su questi aspetti a chi volesse costituire una CER.
Non è definita una dimensione massima in termini di quantità dei membri che una singola CER può associare, tuttavia i membri di una CER devono essere tutti collegati alla rete elettrica nazionale all'interno di una medesima porzione della rete di distribuzione, corrispondente alla cabina primaria.
Gli impianti che partecipano a una CER non richiedono nessuna particolare condizione tecnica o tecnologica, con il limite di potenza massimo di 1MWp. Tuttavia, va ricordato che gli impianti di ogni Comunità devono essere entrati in esercizio dopo la creazione della CER stessa.
I membri di una Comunità Energetica Rinnovabile non sono collegati con una connessione fisica. Infatti la creazione di una CER non richiede alcun lavoro di adeguamento delle reti elettriche. La condivisione dell'energia è di tipo virtuale.
Per creare una CER è necessario verificare di essere tra i soggetti ammissibili secondo la legge, disporre di almeno un altro membro e realizzare un impianto di produzione di energia rinnovabile da mettere a disposizione della CER. La CER ha personalità giuridica quindi è necessario predisporre adeguati documenti per la sua fondazione e gestione, tra i quali un Regolamento e un Statuto. Per accedere all'incentivo è quindi richiesto di caricare una serie di dati e documenti tecnici e amministrativi su un apposito portale web gestito dal GSE. Ceress, è in grado di assistere in tutte le attività necessarie per la creazione e gestione di una CER: se sei interessato ti consigliamo di contattarci.
Non è possibile quantificare a priori i costi di adesione ad una CER, perché ciascuna Comunità Energetica Rinnovabile funziona in base a un Regolamento messo a punto dai membri. Sono prevedibili costi legati all'amministrazione e contabilità della CER soprattutto se tali attività sono affidate a un Referente esterno. Ovviamente la CER deve essere costruita e gestita in modo tale che i costi siano significativamente inferiori ai ricavi, per ciascun membro.
La partecipazione a una CER è aperta e volontaria, come stabilito per legge. Ciascun membro della CER mantiene i propri diritti di consumatore, al pari di qualsiasi altro utente che non è membro di una CER. Tuttavia, dal momento che ciascuna CER stabilisce liberamente il Regolamento che ne determina il funzionamento, è possibile che sia previsto il pagamento di eventuali somme per l'uscita dalla CER, a determinate condizioni.
Non esiste un tempo di permanenza minimo all'interno di una CER: in qualsiasi momento un membro della CER può decidere di uscire e lo può fare in ottemperanza al Regolamento della CER nel quale saranno identificate le modalità e le tempistiche di uscita.
Non è possibile quantificare a priori i costi per la chiusura di una CER. Essi saranno eventualmente i costi amministrativi legati alla chiusura della società, a seconda della tipologia di struttura creata. Saranno lo Statuto e il Regolamento a stabilire eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
Ciascun membro di una CER può monitorare i propri consumi con i canali usuali messi a disposizione dal proprio fornitore di energia. I flussi di energia all'interno della CER e quindi la determinazione dell'incentivo, sono calcolati a cura del GSE senza la necessità di installare alcun apparecchio o iscriversi ad alcun servizio. Ciascuna CER può però facoltativamente dotarsi di sistemi di visualizzazione dei flussi energetici in tempo reale, utilizzando apposite piattaforme web o app, e dotandosi di appositi strumenti di misura. Ceress può occuparsi anche di questi aspetti.
No, aderire a una CER non comporta alcun cambio nelle normali abitudini di consumo dell'energia elettrica. Non sono previsti limiti tecnici né commerciali.
I costi di fornitura dell'energia elettrica di un membro CER non differiscono da quelli di qualsiasi altro consumatore. Un membro che sia produttore e consumatore acquisterà dalla rete il fabbisogno di energia in eccesso rispetto all'autoproduzione realizzata con il proprio impianto a fonti rinnovabili.
All'interno di una CER non avviene una distribuzione fisica dell'energia, ma una condivisione virtuale. L'energia prodotta dagli impianti che partecipano alla Comunità che non viene autoconsumata, viene immessa in rete, dove è gestita e valorizzata dal GSE o da un trader privato.
Ciascun produttore sceglie se desidera vendere il proprio surplus produttivo liberamente sul mercato o stipulare un contratto con il GSE che la remunererà secondo quanto previsto da apposite tariffe definite dall'ARERA.
A partire dal 2020 e fino alla pubblicazione della normativa definitiva nel mese di gennaio 2024 è stato possibile realizzare Comunità Energetiche Rinnovabili sperimentali, in un contesto normativo transitorio. Sul territorio nazionale ne sono state attivate alcune decine.
I confini geografici di ciascuna CER derivano dalla configurazione della rete elettrica nazionale, non da confini amministrativi. Ogni CER può aggregare utenti produttori e consumatori collegati alla rete sotto la medesima cabina di trasformazione primaria. L'estensione di ciascuna porzione di rete è variabile, ma per dare un'idea pratica può corrispondere a un quartiere di una città o a un intero paese di piccole dimensioni. Il GSE in collaborazione con i distributori di energia ha messo a punto una piattaforma web in cui ciascun utente o aggregatore può verificare a quale cabina sia sotteso ciascun punto di connessione.
La CER riceve un incentivo sull'energia condivisa, pagato dal GSE per 20 anni, con valori stabiliti per leggi e differenziati a seconda di alcune caratteristiche degli impianti della Comunità. Inoltre, gli impianti a fonti rinnovabili realizzati (dalla CER o da privati ma sempre con la finalità o di essere inseriti in una CER) in Comuni con meno di 5.000 abitanti, possono ricevere (fino a marzo 2025) un contributo in conto capitale a fondo perduto grazie a fondi PNRR. Chi usufruisce di tale contributo ottiene un incentivo ridotto pertanto è importante valutare caso per caso quanto sia conveniente utilizzare questa opportunità. Ceress è in grado di realizzare studi di fattibilità per la creazione di CER che tengano in considerazione anche questi aspetti.
Sì, possono entrare in una CER anche gli impianti realizzati con il superbonus 110% ma la produzione di tali impianti non viene conteggiata ai fini dell'erogazione dell'incentivo, ma solo per il rimborso di alcune componenti tariffarie.
Sì, le agevolazioni in vigore per il fotovoltaico restano tali anche se l'impianto è realizzato per essere inserito in una Comunità Energetica Rinnovabile.
Si, le colonnine di ricarica per veicoli elettrici possono far parte di una CER ed i consumi energetici legati all'utilizzo di colonnine o wall box per la ricarica di veicoli elettrici contribuiscono al conteggio dell'energia condivisa.
Sì, operando come produttori terzi è possibile mettere a disposizione di una Comunità Energetica Rinnovabile un impianto di produzione di energia rinnovabile, anche senza fare parte della CER. Esistono quindi opportunità anche per coloro che possano mettere a disposizione di un produttore adeguati spazi per l'installazione di impianti di produzione, ad esempio attraverso la sottoscrizione di contratti di cessione del diritto di superficie.
La discriminante è il contatore dell'energia elettrica: un contatore può essere inserito solo in una CER. Un soggetto che ha la titolarità di più contatori può decidere di inserirli tutti nella stessa CER o in CER differenti. Più CER possono esistere contemporaneamente nello stesso territorio, pertanto un membro può decidere di passare da una CER all'altra se lo ritiene di proprio interesse e nel rispetto dei regolamenti di ciascuna comunità.
La legge non definisce ruoli specifici, ad esclusione I) di quanto sarà definito obbligatoriamente all'interno dello Statuto e II) della figura del Referente, ossia del soggetto titolato a gestire il rapporto con il GSE, anche in termini fiscali. Il Referente può essere anche un soggetto esterno alla CER: in questo caso il contratto di servizi tra il Referente e la CER può essere al più con durata annuale, eventualmente rinnovabile.
Non esistono prescrizioni di legge a riguardo. Ciascuna comunità adotterà la forma societaria più adeguata e conveniente alle caratteristiche dei propri membri e al perseguimento dei propri obiettivi.
Si, tra i soggetti che possono costituire o partecipare ad una CER vi è anche la Pubblica Amministrazione.
Le PMI rientrano tra i membri ammissibili a partecipare a una CER, fermo restando che nessun soggetto può costituire una comunità energetica da solo, ma sono necessari almeno 2 membri, di cui uno che disponga di un impianto di produzione di energia rinnovabile.
La messa a disposizione di un impianto di produzione a favore di una CER non comporta obblighi di legge aggiuntivi rispetto a quanto stabilito per lo specifico tipo di impianto al di fuori di una comunità. Ciò non toglie che il buon funzionamento degli impianti della CER è nell'interesse della comunità stessa, pertanto è consigliabile prevedere attività di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il soggetto responsabile della contabilità di una Comunità Energetica Rinnovabile è il Referente (vedere risposta alla domanda 35). Cionondimeno, la CER può affidare incarichi a soggetti esterni, come Ceress, per ottenere servizi consulenziali.
No, l'energia autoconsumata non riceve alcun incentivo, in quanto la convenienza economica per l'utente autoconsumatore è già soddisfatta dal fatto di non dover acquistare quell'energia dalla rete, risparmiando quindi in bolletta.
La ripartizione dell'incentivo ricevuto dalla CER per l'energia condivisa avviene in base al Regolamento che ciascuna CER definisce per sé stessa. Uno dei criteri più diffusi prevede che ciascun Membro, riceva una quota dell'incentivo proporzionale al proprio contributo alla creazione dell'energia condivisa.
Sì, oltre alle CER esistono altre configurazioni per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso, che sono state messe a punto attraverso l'emanazione di decreti tra cui il dlgs 199/21 e il dlgs 414/24. Tali configurazioni sono descritte nel dettaglio anche dalla Delibera 727/22 di ARERA e vanno sotto la denominazione collettiva di CACER cioè Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione di Energia Rinnovabile. Tra esse, sono di particolare interesse per i cittadini i cosiddetti GAC (Gruppi di Autooconsumo Collettivo) che, semplificando, possono essere descritte come CER realizzate dai membri di uno stesso condominio o edificio.
Ceress è l’ultima società nata dal Gruppo Piccinini che opera nel settore energetico da più di 60 anni.
Ceress si occupa di progettazione, realizzazione, gestione a 360°e manutenzione delle comunità energetiche rinnovabili CER.
Tramite superbonus 110%, detrazione fiscale 50% con sconto in fattura, convenzioni con enti finanziatori.
Ceress offre un servizio di manutenzione completa sia ordinaria che straordinaria.
Si, Ceress si occupa di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi.
Si, è una delle finalità di Ceress.
Favorire la partecipazione anche ai piccoli investitori, rendendoli partecipi e protagonisti della transazione ecologica tramite il nostro know how.
Di volta in volta che verrà lanciata una campagna di raccolta verranno comunicati annunci su web e sui social.
Il nostro gruppo collabora da sempre con la pubblica amministrazione. Ceress stipula speciali convenzioni con i Comuni progettando e realizzando comunità energetiche sul territorio.
Se fai parte di una comunità energetica gestita da Ceress, potrai contare sulla consulenza dei nostri esperti.