Una CER è una comunità energetica rinnovabile, ovvero un insieme di cittadini, attività commerciali, artigianali, industriali, piccole medie imprese, Enti Pubblici e Religiosi, che si uniscono per la produzione e la condivisione e lo scambio di energia elettrica ad impatto zero prodotta attraverso impianti di energia rinnovabile.
La definizione precisa, secondo la legge è la seguente.
La Comunità di Energia Rinnovabile è, un soggetto giuridico che:
Il vantaggio nell’entrare a far parte di una CER è principalmente di tipo economico. La CER infatti, riceve un incentivo economico pagato dallo Stato per 20 anni sull’energia condivisa all’interno della Comunità. Questo incentivo viene suddiviso tra i membri in base al regolamento che ciascuna CER definisce.
Partecipando ad una CER si ottiene anche un vantaggio ambientale, perché si contribuisce alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’inquinamento e dell’emissione di gas a effetto serra che causano il cambiamento climatico.
Possono aderire ad una CER i seguenti soggetti:
Al momento sono escluse dalla possibilità di partecipare alle CER le grandi imprese, ovvero quelle che hanno più di 250 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 50 milioni di € o un bilancio superiore a 43 milioni di €.
Le Grandi Imprese non possono essere membri o azionisti di una CER, ma possono svolgere il ruolo di Produttori Terzi
Per entrare a fare parte di una CER è necessario innanzitutto essere tra i soggetti ammissibili previsti dalla legge ed essere titolari di almeno un punto di connessione con la rete, ovvero essere un consumatore o un produttore di energia.
Verificati questi aspetti, si dovranno sottoscrivere il Regolamento e lo Statuto della Comunità Energetica. Grazie a Ceress, è possibile aderire sia ad una CER esistente che costituirne una a partire da zero, con la nostra assistenza.
Non ci sono limiti territoriali, nel senso che la possibilità di costituire una CER è prevista per tutto il territorio nazionale, isole comprese. Ogni CER però deve essere realizzata all’interno di un contesto geografico stabilito per legge. In particolare, i membri della CER, siano essi semplici consumatori, o produttori, o prosumer, devono essere tutti collegati alla rete elettrica nazionale, sotto la stessa cabina di trasformazione secondaria (che diventerà primaria dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D. Lgs 199/2021). Le CER hanno quindi un carattere locale. Mappe cabine primarie.
Si. Una CER è una comunità che unisce produttori e consumatori. In ogni CER deve essere presente almeno un impianto di produzione di energia rinnovabile, ma è possibile aderire anche come semplice consumatore di energia.
No, non è necessario. Tuttavia, anche gli impianti fotovoltaici dotati di batteria di accumulo sono ammessi alla partecipazione ad una CER, e anche l’energia immagazzinata in un sistema di accumulo è considerata energia condivisa e quindi riceve l’incentivo.
Gli impianti ammessi sono tutti gli impianti entrati in esercizio dopo il 15 dicembre 2021. Possono far parte della comunità anche gli impianti entrati in esercizio prima del 15 dicembre 2021 ma non devono rinunciare ad eventuali altri incentivi attivi e comunque tali impianti possono essere inseriti nella CER solo per il 30% della potenza totale di tutta la CER.
Premesso che si può aderire ad una CER anche senza possedere un impianto fotovoltaico, la legge non prevede una potenza minima per gli impianti che partecipano ad una Comunità. Al contrario, è prevista una potenza massima, per singolo impianto, pari a 200 kWp (che diventerà 1 MWp dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D. Lgs 199/2021).
Si, se l’impianto fotovoltaico è ammissibile ad essere inserito in una CER, non sono previste limitazioni tecnologiche, quindi l’aggiunta di una batteria di accumulo non costituisce un problema.
La dimensione minima è 2 membri, di cui almeno uno deve possedere un impianto di produzione da fonti rinnovabili. In ogni caso, per ottenere il massimo beneficio, è importante trovare il giusto equilibrio tra energia prodotta e consumata all’interno della CER. Per fare questo è necessario studiare il profilo di produzione degli impianti della CER e il profilo di consumo dei propri membri. Ceress è in grado di offrire consulenza su questi aspetti a chi volesse costituire una CER.
Non è definita una dimensione massima in termini di quantità dei membri che una singola CER può associare. Al contrario, è posta pari a 200 kWp (che sarà innalzata a 1MWp con la pubblicazione die decreti attuatici del D. Lgs 199/2021) la potenza massima degli impianti, la cui produzione di energia può essere incentivata. Un impianto di potenza superiore a 200 kWp (che sarà innalzata a 1MWp con la pubblicazione die decreti attuatici del D. Lgs 199/2021) può essere parte di una CER, ma solo l’energia prodotta dalla sezione di impianto fino a 200 kWp (che sarà innalzata a 1MWp con la pubblicazione die decreti attuatici del D. Lgs 199/2021) potrà essere incentivata.
No, entrare a far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile, sia come semplice consumatore che come produttore, non comporta la realizzazione di nessun intervento di tipo tecnico. Il limite all’ingresso in una CER di impianti esistenti, può derivare semmai da questioni di convenienza economica, perché l’incentivo concesso alle CER, non è compatibile con altre forme di incentivo quali lo scambio sul posto o i Conti Energia.
I membri di una Comunità Energetica Rinnovabile non sono collegati con una connessione fisica. Infatti la creazione di una CER non richiede alcun lavoro di adeguamento delle reti elettriche. La condivisione dell’energia è di tipo virtuale.
Per creare una CER è necessario verificare di essere tra i soggetti ammissibili secondo la legge. Quindi è necessario completare alcuni passaggi amministrativi, tra cui la stesura e sottoscrizione del Regolamento e dello Statuto. È poi necessario completare alcune procedure con il GSE. Ovviamente in Ceress, siamo esperti in tutte queste attività, quindi se vuoi creare una CER, ti consigliamo di contattarci.
Non è possibile quantificare univocamente i costi di adesione ad una CER, anche perché ciascuna Comunità Energetica Rinnovabile funziona in base ad un regolamento che i membri stessi mettono a punto. È possibile che si debbano sostenere piccoli costi legati all’amministrazione e contabilità della CER. O costi di abbonamento a servizi informatici e app. Si tratta tuttavia di costi gestionali e non obbligatori che sono di gran lunga inferiori al beneficio economico che si riceve.
Si, il cliente finale è libero di uscire in qualunque momento da una CER. Si tratta di un aspetto sancito esplicitamente dalla legge. I membri della CER, sia al momento di entrarvi a far parte, sia in caso di uscita, conservano i diritti stabiliti per legge di consumatori di energia e i propri contratti in essere con i fornitori di energia, il Regolamento della CER potrà prevedere dei rimborsi per l’uscita.
Non esiste un tempo di permanenza minimo all’interno di una CER: in qualsiasi momento un membro della CER può decidere di uscire e lo può fare in ottemperanza al Regolamento della CER nel quale saranno identificate le modalità e le tempistiche di uscita.
Non è possibile quantificare a priori i costi per la chiusura di una CER. Essi saranno eventualmente i costi amministrativi legati alla chiusura della società, a seconda della tipologia di struttura creata. Saranno lo Statuto e il regolamento a stabilire eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.
I consumi di un membro di una Comunità Energetica Rinnovabile possono essere letti, come sempre, sul contatore. Una CER può però decidere di dotarsi di strumenti di misura e di un software per visualizzare i flussi di energia di ciascun membro e della Comunità nel suo complesso. Ceress è in grado di mettere a disposizione una piattaforma web e app, che unita ad appositi strumenti di misura, consente di monitorare i consumi di energia di ogni membro della CER, la produzione degli impianti e il controllo di eventuali sistemi di accumulo. E’ comunque importante ricordare che sarà il GSE (Gestore Servizi Energetici) che fornirà i consuntivi della CER in termini di i) energia autoconsumata ii) energia immessa in rete e iii) energia condivisa con dettaglio per singolo membro della CER.
No, aderire ad una CER non comporta alcun cambio nelle normali abitudini di consumo elettrico. Non sono previsti limiti tecnici né commerciali.
Non esistono costi aggiuntivi per l’energia consumata rispetto ai normali costi della bolletta. Il membro di una CER che sia al contempo consumatore e produttore (prosumer) acquisterà normalmente dalla rete tutta l’energia di cui necessita in eccesso rispetto al proprio autoconsumo.
All’interno di una CER non avviene una distribuzione fisica dell’energia ma virtuale. L’energia prodotta dagli impianti che partecipano alla Comunità che non viene autoconsumata, viene immessa in rete, dove è gestita dal distributore e pagata dal GSE attraverso un contratto di Ritiro Dedicato, e condivisa con gli altri componenti della Comunità secondo le loro necessità corrispondenti al medesimo orario di produzione.
È il produttore a scegliere se desidera vendere il proprio surplus produttivo liberamente sul mercato o stipulare con il GSE un contratto di Ritiro Dedicato.
Si, costituite dopo il 01/03/2020, come test campione sperimentale. Ceress inoltre sta costituendo nell’estate 2022 la prima Comunità Energetica Rinnovabile della città di Bergamo.
I limiti territoriali per la partecipazione ad una CER sono stabiliti dalla configurazione della rete elettrica nazionale, non da confini amministrativi. Infatti, i membri di una CER devono essere collegati tutti alla rete sotto la stessa cabina elettrica di trasformazione secondaria (che diventerà primaria dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D. Lgs 199/2021). Nell’esempio, è quindi da escludere che un abitante della città di Bergamo possa entrare a far parte di una CER della città di Brescia, in quanto le due località sono sottese a cabine secondarie differenti (che diventeranno primarie dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D. Lgs 199/2021). È possibile però che due località differenti siano servite dalla medesima cabina secondaria (che diventerà primaria dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D. Lgs 199/2021) e pertanto gli abitanti di quelle zone possano associarsi anche senza risiedere nello stesso Comune.
Dal punto di vista fiscale, non sono previste norme specifiche legate agli investimenti da sostenere per la creazione di una CER o di un impianto fotovoltaico costruito per essere messo a servizio di una CER. Restano in vigore le normali norme previste per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. La CER gode invece di un incentivo riconosciuto per 20 anni, garantito dallo Stato ed erogato dal GSE, che remunera l’energia condivisa all’interno della Comunità.
La detrazione al 110% è estesa all’installazione degli impianti fotovoltaico fino a 20 kW. Tutta la potenza di impianto realizzata beneficiando del Superbonus non può beneficiare dell’incentivo riservato alle CER. Tutta l’eventuale potenza in eccesso rispetto a quella che beneficia del Superbonus può confluire all’interno di una CER e beneficiare dei vantaggi economici riservati alla stessa CER.
Sì, le agevolazioni in vigore per il fotovoltaico restano tali anche se l’impianto è realizzato per essere inserito in una Comunità Energetica Rinnovabile.
Ciascun membro di una Comunità Energetica può decidere di realizzare colonnine di ricarica per veicoli elettrici o di inserire nella CER una o più colonnine già esistenti. I consumi energetici legati all’utilizzo di colonnine o wall box per la ricarica di veicoli elettrici contribuiscono al conteggio dell’energia condivisa.
Contemporaneamente tutte quelle che possono collegarsi alle colonnine esistenti.
I produttori terzi, ovvero coloro che possiedono impianti di produzione da fonte rinnovabile, ma che non sono membri o azionisti della Comunità Energetica Rinnovabile, possono fare richiesta al Referente affinché l’energia immessa in rete rilevi ai fini del computo dell’energia condivisa. Tali impianti devono essere collegati alla rete sotto la medesima cabina secondaria (che diventerà primaria dopo la pubblicazione dei Decreti Attuativi del D.Lgs 199/2021) della CER.
Coloro che possiedono una superficie su cui è possibile realizzare un impianto fotovoltaico, ma non possono o non vogliono entrare nella CER come membri, possono concedere tali superfici in locazione alla CER sulla base di un contratto con la Comunità stessa.
No, al momento questa possibilità è esclusa. Tuttavia, come sancito dalla legge, ogni membro è libero di lasciare una CER e quindi, eventualmente, di entrare a far parte di una configurazione differente.
La legge non definisce ruoli specifici, ad esclusione della figura del Referente, che è la CER stessa, ed è il soggetto giuridico che gestisce il rapporto con il GSE, anche in termini fiscali. Altresì, all’interno di ogni CER, in base al regolamento di riferimento, possono essere definiti dei ruoli gestionali.
La comunità di energia rinnovabile deve costituirsi in soggetto giuridico, quale, a titolo d’esempio, associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro.
Si. Tra i soggetti che possono costituire o partecipare ad una CER vi è anche la Pubblica Amministrazione.
La scuola, come soggetto giuridico è ammissibile alla partecipazione o creazione di una CER. Tuttavia, una Comunità deve essere formata da almeno 2 soggetti distinti, pertanto un insieme di edifici distinti, ma di proprietà dello stesso soggetto, non possono creare una CER “tra loro”.
Sebbene non sia obbligatoria, la manutenzione è altamente consigliata al fine di mantenere alti i livelli di efficienza degli impianti. Si può dare incarico a Ceress.
Il soggetto responsabile della contabilità di una Comunità Energetica Rinnovabile è il Referente, ovvero la CER stessa. Cionondimeno, la CER può affidare incarichi a soggetti esterni, come Ceress, per ottenere servizi consulenziali.
No, l’energia autoconsumata non riceve alcun incentivo, in quanto la convenienza economica per l’utente autoconsumatore è già soddisfatta dal fatto di non dover acquistare quell’energia dalla rete, risparmiando quindi in bolletta.
La ripartizione dell’incentivo ricevuto dalla CER per l’energia condivisa avviene in base al Regolamento che ciascuna CER definisce per se stessa. Uno dei criteri più diffusi prevede che ciascun Membro, riceva una quota dell’incentivo proporzionale al proprio contributo alla creazione dell’energia condivisa.
Ceress è l’ultima società nata dal Gruppo Piccinini che opera nel settore energetico da più di 60 anni.
Ceress si occupa di progettazione, realizzazione, gestione a 360°e manutenzione delle comunità energetiche rinnovabili CER.
Tramite superbonus 110%, detrazione fiscale 50% con sconto in fattura, convenzioni con enti finanziatori.
Ceress offre un servizio di manutenzione completa sia ordinaria che straordinaria.
Si, Ceress si occupa di tutti gli adempimenti burocratici e amministrativi.
Si, è una delle finalità di Ceress.
Favorire la partecipazione anche ai piccoli investitori, rendendoli partecipi e protagonisti della transazione ecologica tramite il nostro know how.
Di volta in volta che verrà lanciata una campagna di raccolta verranno comunicati annunci su web e sui social.
Il nostro gruppo collabora da sempre con la pubblica amministrazione. Ceress stipula speciali convenzioni con i Comuni progettando e realizzando comunità energetiche sul territorio.
Se fai parte di una comunità energetica gestita da Ceress, potrai contare sulla consulenza dei nostri esperti.